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Accesso civico generalizzato


A chi presentare richiesta di accesso civico generalizzato 

La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata ad uno dei seguenti uffici:

    all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
    all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Come presentare istanza di accesso civico generalizzato

La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dall' amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta non deve essere motivata e può essere trasmessa per via telematica ai seguenti indirizzi mail e pec:

    urp@laziodisco.it; urp@pec.laziodisco.it

o, in alternativa:

    fatta pervenire tramite posta da inviare a:

DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza
Via Cesare de Lollis 24/b
00185 Roma

    consegnata a mano presso l’URP via Cesare de Lollis 24/b.

Si suggerisce di utilizzare il seguente modulo:

Modulo accesso civico generalizzato (art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013)


Si ricorda di allegare all'istanza la fotocopia del documento di identità.

Termine entro cui l'amministrazione entro cui l'amministrazione deve provvedere

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'  istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, salvo diverso termine, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell' art. 5, nei casi in cui   l'Amministrazione abbia individuato dei controinteressati.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'   aministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Tutela
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dall'art. 5, comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.