A chi presentare richiesta di accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata ad uno dei seguenti uffici:
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
Come presentare istanza di accesso civico generalizzato
La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dall' amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta non deve essere motivata e può essere trasmessa per via telematica ai seguenti indirizzi mail e pec:
urp@laziodisco.it; urp@pec.laziodisco.it
o, in alternativa:
fatta pervenire tramite posta da inviare a:
DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza
Via Cesare de Lollis 24/b
00185 Roma
consegnata a mano presso l’URP via Cesare de Lollis 24/b.
Si suggerisce di utilizzare il seguente modulo:
Modulo accesso civico generalizzato (art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013)
Si ricorda di allegare all'istanza la fotocopia del documento di identità.
Termine entro cui l'amministrazione entro cui l'amministrazione deve provvedere
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell' istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, salvo diverso termine, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell' art. 5, nei casi in cui l'Amministrazione abbia individuato dei controinteressati.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l' aministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Tutela
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dall'art. 5, comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.